
PADRE LAVORATORE DIPENDENTE – NOVITA’ del D.LGS. n. 105/2022
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – recante disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza – ha apportato modificazioni, al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
CONGEDI PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE
I congedi del padre lavoratore si suddividono in:
congedo di paternità obbligatorio: ha una durata di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo). E’ possibile usufruire di tale congedo dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi;
congedo di paternità alternativo: è fruibile dal padre lavoratore in presenza di determinate condizioni per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il D.Lgs n. 105/2022 ha previsto per il padre lavoratore dipendente (al pari della madre) che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo, il divieto di licenziamento dall'inizio del periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
DIMISSIONI
Il lavoratore che ha fruito del congedo di paternità, di cui agli artt. 27-bis e 28 del DLgs. 151/2001, oltre a non dover dare il preavviso, ha altresì diritto, al pari della lavoratrice madre:
all'indennità sostitutiva del preavviso;
alle altre indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento;
alla NASpI (ex disoccupazione);
Si rammenta che le dimissioni dovranno essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
TICKET DI LICENZIAMENTO
L’INPS ha chiarito che le dimissioni dei lavoratori padri nel c.d. periodo protetto comportano, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versare il c.d. ticket di licenziamento. Quindi, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, l’obbligo di versamento del ticket sussiste per gli eventi di dimissioni riguardanti le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino.
