
FRINGE BENEFIT - NUOVO LIMITE DI ESENZIONE (DECRETO AIUTI QUARTER)
Il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 2022 (cd. Decreto Aiuti-quarter), all'art. 12 prevede che:
limitatamente al periodo d'imposta 2022,
non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche:
del servizio idrico integrato,
dell'energia elettrica
e del gas naturale
entro il limite complessivo di euro 3.000,00.
Nello specifico, l’articolo 12 prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro.