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ufficio occupato

DECRETO LAVORO


Di seguito le principali novità.
MODIFICHE AL CONTRATTO A TERMINE – art. 24
La modifica legislativa riguarda le causali che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro di durata superiore a 12 mesi.
NUOVE CAUSALI:
1- Causali previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;
2- In assenza delle previsioni di cui al punto 1 ed entro il 30/04/2023, le causali possono riguardare
esigenze di natura tecnica, organizzativa, produttiva o sostitutiva.
REVISIONE DEL DECRETO TRASPARENZA – art. 26 

Le informazioni che possono essere fornite al lavoratore rinviando alla legge o al contratto collettivo di riferimento sono:
• durata del periodo di prova;
• diritto di ricevere la formazione del datore di lavoro;
• durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
• procedura, forma e durata del preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
• indicazione dell’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi;
• termini e modalità di pagamento delle retribuzioni;
• informazioni in tema di orario di lavoro;
• indicazione degli enti e degli istituti che raccolgono i contributi previdenziali e assicurativi.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE – art. 27
È riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo nella misura del 60% della retribuzione mensile
lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate dal 01/06/2023 e fino al
31/12/2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
• che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
• che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
• che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di
somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
INCENTIVI PER IL LAVORO CON PERSONE CON DISABILITA’ – art. 28
Il contributo è riconosciuto in favore di:
• enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del DLgs. 117/2017;
• organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di
trasmigrazione di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale di DLgs. 4.12.97 n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività
conformi allo statuto.
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE – art. 39
Il Decreto prevede un incremento dell’esonero della quota dei contributi previdenziali a carico del
lavoratore. L’incremento è applicabile per i periodi paga dal 01/07/2023 al 31/12/2023 (esclusa la
tredicesima) e sarà pari al:
• 7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro;
• 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro.
FRINGE BENEFIT – art. 40
Limitatamente all’anno 2023, viene previsto l’incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit a
3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.
Rientrano nella soglia dei 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico resta ferma l’ordinaria soglia di 258,23 euro, senza
possibilità di includere le somme relative alle utenze domestiche.

DECRETO LAVORO: News e aggiornamenti

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