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Persone sedute fuori

FRINGE BENEFIT - NUOVO LIMITE DI ESENZIONE

Il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), all'art. 12 prevede che:

  1. limitatamente al periodo d'imposta 2022,

  2. non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche:

  • del servizio idrico integrato,

  • dell'energia elettrica

  • e del gas naturale

entro il limite complessivo di euro 600,00.


I LIMITI DI ESENZIONE 2022

Il decreto deroga l'art. 51 del TUIR, nei seguenti punti:

  • limite di esenzione (che risulta per il 2022 pari a euro 600,00),

  • imponibilità del fringe benefit nel caso in cui superi il limite del 600,00 euro.

In altre parole, per l'anno 2022, in caso di corresponsione di fringe benefits per un valore superiore a euro 600,00 non dovrebbe essere assoggettato l'intero valore ma esclusivamente l'eccedenza rispetto al limite di esenzione.

FRINGE BENEFIT - NUOVO LIMITE DI ESENZIONE: News e aggiornamenti

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©2022 Consulente del Lavoro Cesali Marta

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